LIQUIDAZIONE DIRETTA, c.d. “OFFERTA NON FORMALE” ex art. 1220 C.C.
A seguito di una richiesta risarcitoria ex art. 148 DLgs 209/05 (CdA) lo spossessamento delle somme non contestate od offerta reale (“offerta non formale” ex art. 1220 C.C.) altera forzosamente - ed illecitamente - il piano relazionale tra le parti spostandolo dalla procedura speciale invocata a quella del Codice Civile, invocabile solo se dinanzi una fattispecie non prevista dal Titolo X del DLgs 209/05 secondo il vincolante principio giuridico “Lex specialis derogat generali”.
Infatti il DLgs 209/2005 nell’art. 148 impone di chiarire al richiedente il risarcimento (c.d. "avente diritto") le proprie intenzioni in tempi perentori mediante un diniego od una proposta di offerta (1) subordinando il successivo pagamento ad un eventuale contraddittorio (2) relegato in uno spazio temporale ben determinato, lo spatium contradicendi. In tale lasso temporale sarà possibile, per esempio, fornire prove a sostegno delle proprie richieste od acquisire gli atti ex art. 146 CdA qualora le motivazioni relative alla congruità dell’offerta non fossero allegate, rendendo così più celere il successivo interscambio documentale e, conseguentemente, il confronto teso alla transazione stragiudiziale della vertenza.
Nel CdA la liquidazione diretta (ovvero contemporanea all'offerta) era prevista solo nell’abrogato art. 315 in funzione di uno sconto del 30% alla già stabilita sanzione!
Pertanto, l'offerta ex art. 1220 C.C. laddove conseguenziale ad una richiesta risarcitoria ex art. 148/9 CdA si appalesa come effettuata contra legem, poichè in tal l'offerente oltre a tentare di ostacolare la vigilanza sul proprio operato (fuoriuscendo dal CdA), impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa tramite il processo di contraddittorio stragiudiziale.
In sintesi non verrebbe favorito l’intento deflattivo del contenzioso insito nell’art. 148 del DLgs 209/05 (3) ed ora più che mai necessario visti gli obiettivi del PNRR !
Inoltre con l'offerta ex art. 1220 C.C. la stessa assurge ad un mero ruolo informativo e non più propositivo, rendendo inutile qualsivoglia comunicazione delle modalità di pagamento desiderate.
Ciò porterebbe ad eventuali ulteriori ritardi gestionali allorquando si richieda il pagamento tramite bonifico dovendo attendere l'arrivo, la restituzione e poi lo storno di assegni non richiesti rischiando anche il mancato rispetto dei perentori 15gg in cui la compagnia deve rendere liquida la propria offerta, laddove accettata o verosimilmente rifiutata.
Riteniamo questi spunti degni di un'attenta riflessione da parte degli operatori del settore che sono invitati a commentare e, se possibile, condividere.
(#1 Pillola giuridica - coordinamento patrocinatori UPIS)
1) l’art. 148 CdA “[…] prevede l’obbligo di tempestiva comunicazione, volta a comunicare al danneggiato, in tempi certi e oggettivamente verificabili, l’esito della sua richiesta […]” (TAR Lazio, Sez. II ter, 18 ottobre 2021, n. 10703);
2) l’art. 148 CdA ha fissato "le condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura caratterizzata da incombenti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con la previsione dell’applicazione di sanzioni pecuniarie” (Tar Lazio, Sez. II ter, 16 ottobre 2020, n. 10617);
3) l’art. 148 CdA “nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 1829/2018); diversamente si "confligge […] con la ratio sottesa alla procedura stragiudiziale anteriore al giudizio, imposta nel caso in esame dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ovvero […] l'obiettivo di dirimere le contese mediante una sorta di processo tra privati così da alleggerire la macchina giudiziaria e favorire quindi […] la ragionevole durata del processo pubblico." (Corte Cassazione, Sez. III Sent. 26368/2022)
Ritengo l'assunto dell'articolo assolutamente non fondato.
RispondiEliminaL'art. 148 del Codice delle Assicurazioni recita ai commi 6, 7 e 8:
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
E perchè mai chi ha subito 10.000 euro di danni non dovrebbe incassare almeno la somma offerta se la perizia è di 8.000 euro?
L'effetto deflattivo in presenza di offerta è noto a tutti essendo sempre più spesso i danneggiati poco inclini ad incoare una causa per poca differenza, mentre invece la farebbero necessariamente se non avessero ricevuto alcunchè.
Il vero problema è che i giudici sempre più spesso valutano una causa inferiore a 1.000 euro come gatabellare e tendono a compensare le spese di giudizio (o almeno alcune spese) facendo in modo che il danneggiato, nei fatti, non abbia giustizia.
Caro Anonimo, se per assunto dell'articolo intendi la tua personale interpretazione "E perchè mai chi ha subito XXXX euro di danni non dovrebbe incassare almeno la somma offerta se la perizia è di YYYY euro? " allora mi sia consentito di dirti che sei caduto nell'errore INDOTTO dalla prassi assicurativa senza soffermarti proprio sul testo da te riportato relativo ai commi 1, 2 6, 7 e 8 dell'art. 148 CdA, su cui si basa lo "spatium contradicendi" in cui si evidenziava che l'offerta è seguita dalla liquidazione e non coincidente con essa.
EliminaInvero l'assicuratore deve pagare entro 15gg dall'accettazione o dal rifiuto dell'offerta, in assenza pagherà comunque entro 15 giorni avendo atteso una risposta al massimo 30gg dalla formulazione/proposta di offerta.
E' palese, quindi, che l'effetto deflattivo del contenzioso è nell'invito al CONTRADDITTORIO che si ingenera in tale lasso temporale.
Spero di aver controdedotto in modo chiaro.
Barbarino Roberto per conto dei patrocinatori di UPIS.