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Visualizzazione dei post da dicembre, 2022

LETTERA APERTA AD UN AGENTE ASSICURATIVO

Es. dott. xxxxx, sono stato informato dalla mia mandante, sig.ra Xxxxxx (che ci legge per conoscenza), che un membro della Sua agenzia ha telefonato a casa della stessa LAMENTANDOSI del fatto che ha demandato il sottoscritto alla gestione del sinistro subìto il XXXXXXX. Non conosco il contenuto della telefonata nè le argomentazioni asserite ma di certo il Suo addetto sta facendo una (voluta ?) confusione di ruoli forse dovuta a poca conoscenza della materia od a politiche aziendali. Ho il piacere di ricordare - prima a me stesso - che la sig.ra XXXXXX è Vs. cliente in quanto assicurata per la Responsabilità Civile Auto - obbligatoria per legge - ovvero per proteggere il proprio patrimonio allorquando cagiona un danno a terzi. In quel caso - e solo in quel caso - la XXXXXX, facendo scattare il vincolo di solidarietà con il proprio cliente, si sostituisce ad esso e provvede a pagare il danneggiato. E' per questi motivi che l'assicurata, tra l'altro, ha sottoscritto con Voi un

[PILLOLA #1] - Formulazione d'Offerta: Codice delle Assicurazioni Private Vs. Codice Civile.

LIQUIDAZIONE DIRETTA, c.d. “OFFERTA NON FORMALE” ex art. 1220 C.C. A seguito di una richiesta risarcitoria ex art. 148 DLgs 209/05 (CdA) lo spossessamento delle somme non contestate od offerta reale (“offerta non formale” ex art. 1220 C.C.) altera forzosamente - ed illecitamente - il piano relazionale tra le parti spostandolo dalla procedura speciale invocata a quella del Codice Civile, invocabile solo se dinanzi una fattispecie non prevista dal Titolo X del DLgs 209/05 secondo il vincolante principio giuridico “Lex specialis derogat generali”. Infatti il DLgs 209/2005 nell’art. 148 impone di chiarire al richiedente il risarcimento (c.d. "avente diritto") le proprie intenzioni in tempi perentori mediante un diniego od una proposta di offerta (1) subordinando il successivo pagamento ad un eventuale contraddittorio (2) relegato in uno spazio temporale ben determinato, lo spatium contradicendi . In tale lasso temporale sarà possibile, per esempio, fornire prove a sostegno delle