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Visualizzazione dei post con l'etichetta LIQUIDAZIONE

[PILLOLA #1] - Formulazione d'Offerta: Codice delle Assicurazioni Private Vs. Codice Civile.

LIQUIDAZIONE DIRETTA, c.d. “OFFERTA NON FORMALE” ex art. 1220 C.C. A seguito di una richiesta risarcitoria ex art. 148 DLgs 209/05 (CdA) lo spossessamento delle somme non contestate od offerta reale (“offerta non formale” ex art. 1220 C.C.) altera forzosamente - ed illecitamente - il piano relazionale tra le parti spostandolo dalla procedura speciale invocata a quella del Codice Civile, invocabile solo se dinanzi una fattispecie non prevista dal Titolo X del DLgs 209/05 secondo il vincolante principio giuridico “Lex specialis derogat generali”. Infatti il DLgs 209/2005 nell’art. 148 impone di chiarire al richiedente il risarcimento (c.d. "avente diritto") le proprie intenzioni in tempi perentori mediante un diniego od una proposta di offerta (1) subordinando il successivo pagamento ad un eventuale contraddittorio (2) relegato in uno spazio temporale ben determinato, lo spatium contradicendi . In tale lasso temporale sarà possibile, per esempio, fornire prove a sostegno delle ...

Lo Spatium Contradicendi: lo spazio di difesa in ambito stragiudiziale previsto nel Codice delle Assicurazioni Private

“Le fasi di formulazione d'offerta e liquidazione del danno sono distinte e separate pur se concatenate: non può esserci pagamento - laddove possibile - senza comunicazione di offerta a cui segue un determinato tempo necessario per le eventuali controdeduzioni difensive”. Nel leggere attentamente le norme di rango primario e secondario redatte dal Legislatore, appare evidente l'esistenza di uno spazio di trattativa (definito spatium contradicendi al pari del più noto spatium deliberandi ) che intercorre tra la formulazione di offerta e la successiva liquidazione. Infatti, a seguito di una richiesta risarcitoria che attivi il Codice delle Assicurazioni Private (DLgs 209/2005, legge "speciale" che ha accomunato tutte quelle precedenti inerenti il sistema assicurativo privato) non è consentita la diretta liquidazione tramite l'istituto civilistico dell'offerta "non formale" ex art. 1220 C.C. che sottende lo “spossessamento delle somme non contesta...