Prima della recente Ordinanza 8244/2024 - con relatore Rossetti e di cui si parlerà a parte - vi sono stati ripetuti richiami allo stesso principio. Di seguito un articolo ormai vecchio di 7 anni...
Le ripercussioni dell’ordinanza della Cass. 21896 del 20-9-2017 non sono limitate a prevedere il litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile
A oltre dieci anni dall’entrata in vigore del “risarcimento diretto”
la Cassazione ha fatto il punto sulla natura dell’istituto introdotto
dal 149 del codice delle assicurazioni private con una pronuncia, l’ordinanza 21896 del 20 settembre 2017, che avrà molte ripercussioni nel sistema assicurativo e nelle prassi commerciali e liquidative dei prossimi anni.
Per arrivare alla decisione che ha sancito l’applicabilità del litisconsorzio necessario anche nel 149 il Collegio ha infatti analizzato la procedura e l’azione diretta previste dall’articolo 149, cioè da quella norma che ha costituito, a torto o a ragione, la vera novità del Codice delle assicurazioni.
Natura extracontrattuale dell’obbligazione risarcitoria
In particolare la Cassazione ha ribadito, in continuità col precedente orientamento (Cass. VI civ., ordinanza n. 5928/2012) che “l’azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza del contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile …”; sul punto la medesima VI sezione civile, con l’ordinanza 20374 del 9.10.2015, aveva ripetuto, infatti, che “…nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a. secondo la procedura di cui all’art.149 cit.. (…) l’azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall’art.144 cod. ass. per le ipotesi ordinarie (e dalla quale, pertanto mutua l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile…”.
Il risarcimento diretto: un accollo ex lege ma identico al sistema preesistente
Con tali premesse la Cassazione definisce il risarcimento diretto come “sistema risarcitorio costruito dall’articolo 149 e dal dPR 18 luglio 2006, numero 254”, che “si fonda su una sorta di accollo ex lege a carico dell’assicuratore del danneggiato del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo”.
Il risarcimento diretto, per la Cassazione, è “per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l’articolo 144 comma 3 (…) dispone che, quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ha l’obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato dal proprietario del mezzo. L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall’art. 144; (…) ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell’articolo 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente”.
La pronuncia 180 / 2009 della Corte costituzionale
La Cassazione ha poi rammentato la fondamentale pronuncia della Consulta sulle effettive finalità della procedura di risarcimento diretto che “non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato” rammentandosi in quella pronuncia che il nuovo sistema non esclude l’azione già prevista dall’ordinamento in favore del danneggiato e che l’assicuratore di quest’ultimo “non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicuratore del danneggiante”.
L’identità delle azioni ex 144 e 149 e le conseguenze: applicabilità del litisconsorzio necessario
Ribadita la sostanziale identità tra le due azioni, la Corte ripercorre la funzione del litisconsorzio necessario nella tradizionale azione diretta contro l’assicuratore e ne chiarisce la necessità, anche nell’azione ex 149, affinché l’assicuratore del responsabile civile possa opporre la pronuncia al proprio assicurato. Il Collegio difatti osserva che alla “possibilità che l’articolo 149 comma 6 conferisce all’assicuratore del responsabile di intervenire giudizio e di estromettere l’altra impresa si collega la posizione di accollo ex legge di cui si è detto in precedenza”. Per tali ragioni, oltre che per la regolazione dei rapporti tra imprese prevista dal comma 3 del 149, viene statuita la necessità di dare ingresso al litisconsorzio necessario con il civile responsabile individuato, come da sempre, con il proprietario del mezzo.
In questo quadro è interessante notare come non si faccia cenno in tutta la pronuncia alla normativa convenzionale (cd. “CARD”) che regola i rapporti tra imprese assicurative.
Le ulteriori rilevanti conseguenze: l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali
Il passaggio forse più rilevante dell’ordinanza, per l’inquadramento sistematico del 149 e per gli effetti pratici che ne scaturiranno in futuro, appare quello ove la Corte, riepilogando le caratteristiche della tradizionale azione diretta nei confronti dell’impresa del responsabile civile (inopponibilità delle eccezioni, limite del massimale, e appunto il litisconsorzio necessario) chiarisce nettamente come sia “pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore in regime di risarcimento diretto”.
D’altronde la previsione dell’art. 144 numero 2 del codice delle assicurazioni è inequivoca prevedendo che “per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno”.
Gli effetti pratici in tema di litisconsorzio
Era da tempo avvertita la necessità di fare chiarezza sul punto. L’evocazione in giudizio del civile responsabile, sovente svolta per pratiche necessità di tipo probatorio (opporre le risultanze di una costatazione amichevole o esperire l’interrogatorio formale), è stata talvolta variamente “sanzionata” dalla giurisprudenza di merito che altre volte, invece, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio. In conseguenza della pronuncia apparirebbe anche ammissibile il cumulo in giudizio delle azioni con la richiesta di condanna di entrambi i convenuti, assicuratore e civile responsabile, come pacificamente avveniva nel previgente sistema. Tutti invece possono valutare la portata della pronuncia per i giudizi pendenti, magari in appello, con le conseguenze agevolmente intuibili.
Più difficile valutare cosa accadrà quando i civili responsabili evocati in giudizio magari con richiesta di condanna si rivolgeranno alle proprie imprese per essere manlevati. Allo stato queste posizioni non vengono gestite dalle imprese debitrici ma è evidente come, anche in relazione al disposto del terzo comma del 1917 che prevede come le spese che debba sopportare l’assicurato per resistere alla domanda del danneggiato siano a carico dell’assicuratore, la questione non sarà indolore per il sistema assicurativo a meno che non venga data finalmente attuazione alla sentenza 180 della Corte costituzionale, attualmente inapplicata nella fase stragiudiziale ed elusa in giudizio col sistema degli interventi/mandati.
Effetti pratici dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali sulle clausole relative al “risarcimento in forma specifica” o al “divieto di cessione di credito”
L’ordinanza 28196, affermando che anche nel risarcimento diretto sono inopponibili al danneggiato-assicurato le eccezioni derivanti dal contratto o di franchigie, come previsto dal 144 n 2, contribuisce in maniera definitiva a fare chiarezza in una materia che per le sue implicazioni è diventata oggetto di molte controversie.
Come noto la legge 124 del 4 agosto ha aggiunto al 148 del Codice delle assicurazioni l’11-bis che ha chiarito la inammissibilità di decurtazioni risarcitorie disponendo che “resta ferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122”.
Anche la cessione di credito ora è prevista espressamente all’articolo 149 bis “Trasparenza delle procedure di risarcimento”, norma che disciplina, in presenza di cessione, le modalità di pagamento da parte dell’assicuratore; sul punto, sotto altri profili, anche l’IVASS, con la lettera al mercato del 24 luglio 2017, ha valutato come vessatorie tutte quelle le clausole che “tendono a limitare la cessione del credito da parte dell’assicurato a favore di terzi ovvero a penalizzare il ricorso a riparatori non convenzionati con l’impresa di assicurazione”, clausole che la giurisprudenza di merito continua a ritenere vessatorie per contrasto col Codice del consumo.
Il sistema assicurativo, che allo stato non pare avere ancora fatto proprie le modifiche legislative, pare invece trincerarsi dietro l’esile difesa costituita dall’invocazione della norma del regolamento sul risarcimento diretto che prevede la possibilità per le polizze di contemplare clausole contenenti “il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato”.
Tuttavia il regolamento non prevede la possibilità di alcuna decurtazione risarcitoria, che sarebbe in contrasto con i principi generali e, quand’anche lo ritenesse lecito, nella gerarchia delle fonti, a fronte di esplicite disposizioni di legge, sarebbe semplicemente una norma secondaria da disapplicare.
In ogni caso ora il messaggio della Cassazione è chiaro: nella materia della RC auto, anche in regime di risarcimento diretto sono inopponibili al danneggiato qualsivoglia eccezione o franchigia derivanti dal contratto e si tratta di un chiarimento che, anche per la sua portata sistematica, non pare potere consentire più alcuna diversa interpretazione.
(fonte)
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