LIQUIDAZIONE DIRETTA, c.d. “OFFERTA NON FORMALE” ex art. 1220 C.C. A seguito di una richiesta risarcitoria ex art. 148 DLgs 209/05 (CdA) lo spossessamento delle somme non contestate od offerta reale (“offerta non formale” ex art. 1220 C.C.) altera forzosamente - ed illecitamente - il piano relazionale tra le parti spostandolo dalla procedura speciale invocata a quella del Codice Civile, invocabile solo se dinanzi una fattispecie non prevista dal Titolo X del DLgs 209/05 secondo il vincolante principio giuridico “Lex specialis derogat generali”. Infatti il DLgs 209/2005 nell’art. 148 impone di chiarire al richiedente il risarcimento (c.d. "avente diritto") le proprie intenzioni in tempi perentori mediante un diniego od una proposta di offerta (1) subordinando il successivo pagamento ad un eventuale contraddittorio (2) relegato in uno spazio temporale ben determinato, lo spatium contradicendi . In tale lasso temporale sarà possibile, per esempio, fornire prove a sostegno delle ...
Commenti
Posta un commento