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#RCAuto #Onorari sempre dovuti in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.

 

 #RCAuto #Onorari

«In tema di responsabilità civile da circolazione, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società infortunistica, diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, costituiscono un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo 1223 c. c.
L'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata ex ante, con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (tra esse compresa il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio»

...sempre dovuti "anche semplicemente utile in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".

"ll Tribunale di Bologna, nella impugnata sentenza, pur correttamente qualificando la relativa voce come danno emergente, ha ritenuto non dovute "le spese sostenute per avvalersi dell'assistenza stragiudiziale nella trattativa risarcitoria con la compagnia assicuratrice", sostenute dal dipendente Belletti, "tenuto conto dei tempi ridotti dell'avvenuto risarcimento da parte di Unipolsai Assicurazioni spa, dell'importo già da questa co
rrisposto a titolo di patrocinio,.., e dell'infondatezza delle pretese azionate in giudizio", e cioè argomentando su circostanze che non costituiscono criteri rilevanti ai fini della valutazione della concreta evitabilità dell'assistenza professionale stragiudiziale e della corrispondente spesa.
Detta motivazione, dunque, contrasta: sia con l'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., essendo nulla la motivazione della sentenza di appello, che riproponga l'argomentazione svolta dal giudice di primo grado, senza alcun esame critico della stessa in base ai motivi di gravame; sia con l'art. 1227 comma secondo, c.c. essendo risarcibile la spesa sostenuta dal danneggiato per avvalersi di assistenza professionale nella trattativa risarcitoria stragiudiziale con la compagnia assicuratrice ogni qualvolta il ricorso ad essa possa ritenersi inevitabile, necessario anche semplicemente utile in funzione dell'esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Il tutto secondo una valutazione ex ante avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.
"

Cass. Sez. terza civile sentenza 37477 del 22 dicembre 2022

articolo ripreso da UNARCA

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