sono stato informato dalla mia mandante, sig.ra Xxxxxx (che ci legge per conoscenza), che un membro della Sua agenzia ha telefonato a casa della stessa LAMENTANDOSI del fatto che ha demandato il sottoscritto alla gestione del sinistro subìto il XXXXXXX. Non conosco il contenuto della telefonata nè le argomentazioni asserite ma di certo il Suo addetto sta facendo una (voluta ?) confusione di ruoli forse dovuta a poca conoscenza della materia od a politiche aziendali.
Ho il piacere di ricordare - prima a me stesso - che la sig.ra XXXXXX è Vs. cliente in quanto assicurata per la Responsabilità Civile Auto - obbligatoria per legge - ovvero per proteggere il proprio patrimonio allorquando cagiona un danno a terzi. In quel caso - e solo in quel caso - la XXXXXX, facendo scattare il vincolo di solidarietà con il proprio cliente, si sostituisce ad esso e provvede a pagare il danneggiato. E' per questi motivi che l'assicurata, tra l'altro, ha sottoscritto con Voi una polizza che contiene una serie innumerevole di clausole - anche comportamentali - ed è proprio per gestire tali evenienze che ha rilasciato liberatoria privacy dichiarando i propri contatti alternativi all'indirizzo (telefono, email etc..)
Il caso che ci occupa, però, è completamente diverso... la sig.ra XXXXXX è una DANNEGGIATA, figura giuridicamente differente dall'assicurata. Gode di DIRITTI (e doveri comportamentali) stabiliti dalla legge e non da un contratto! Ha subito un tamponamento e si è avvalsa delle facoltà concesse in primis dalla Costituzione Italiana (art. 24) di farsi tutelare da un professionista del risarcimento danni quale è il sottoscritto, "Patrocinatore Stragiudiziale" secondo la Norma UNI11477 e la Legge 04/2013.
Ora come faccio a spiegare alla mia mandante - che tra l'altro ha espressamente eletto domicilio presso il mio studio anche quale assicurata - che NON è stata lesa la Sua privacy ?
Come faccio a farle comprendere che la telefonata del Suo collaboratore era per instillarLe il dubbio di aver demandato un professionista allorquando dovevate essere Voi a gestire il sinistro, secondo Voi per legge ? Tra l'altro poi come potrei convincere la mia cliente che un Suo addetto - esperto in consulenze relative a coperture di rischio cucite su misura del cliente, anche quello più esigente - si possa configurare anche come un "patrocinatore" ? Come potrò tradurre le parole "alla XXXXXX non piace questo comportamento" ?
Comprenderà, allora, che mi risulterà arduo nascondere le vere finalità del Vs. operato, dettato sicuramente da ordini superiori ma non per questo eticamente condivisibili.
A tal fine, approfittando della comunicazione per conoscenza, mi chiedo SE avete spiegato che in regime di Risarcimento Diretto, in virtù del forfait in camera di compensazione, il servizio liquidativo della Sua compagnia - non di certo Lei che si occupa della parte commerciale - tenderà a risarcire il meno possibile il danno per poter ADDIRITTURA trarne vantaggio economico... Come dice ? questo non lo ha spiegato ? E come mai ?
Avrà almeno spiegato che il servizio liquidativo opera solitamente in via presuntiva ex art. 2054 e quindi, unitamente al vantaggio di cui prima, tenderà a pagare in misura concorsuale il danno cosicché al rinnovo di polizza la cliente troverà anche un aumento (non di classe CU ma di premio in funzione del maggiore "rischio") e la sua "virtuosità" sarà più difficilmente spendibile altrove.... Neanche questo ?
Io di certo Le ho spiegato che quanto sopra NON ACCADRA' mai se è patrocinata da un professionista che non è in conflitto d'interessi... non un agente che lavora PER la compagnia... non un avvocato che trova il proprio terreno naturale nell'iter giudiziario... ma un "problem solver" che "avvicina il risarcimento al danneggiato" (cit. XXXXXX).
Mi faccia sapere perchè ha chiamato a casa la mia cliente malgrado la stessa abbia espressamente detto che intende servirsi del mio domicilio per ogni comunicazione... prima che la signora elabori la presente e mi dia mandato di reclamare sia per violazione della Sua privacy che per il mancato rispetto del Codice Civile in merito alla elezione a domicilio ed al mandato di rappresentanza.
In attesa di un Suo riscontro Le porgo i più cordiali saluti.
p.s. Ho spiegato alla signora anche cos'è l'OBBLIGO A CONTRARRE. A buon intenditor....
A parte le violazione della Privacy, ricordo che anche il codice della assicurazioni, vieta a chiunque di raccontale frottole e vieta di "vendere la Fontana di Trevi" a chicchessia. Chiunque faccia parte di una compagnia assicuratrice, anche in modo indiretto, raccontando frottole spacciandole per leggi e cercando di vendere "La Fontana di Trevi" (solo uno poteva venderla, ma non più fra noi), rischia il boomerang e in campo civilistico che in campo penale. Parafrasando pari pari quanto già in ammonimento ed avvertimento: "A buon intenditor....."
RispondiElimina-S11909 - Sanzioni di 5 milioni a UnipolSai e a Generali per pratica commerciale scorretta
-Art. 308 CDA (Abuso di denominazione assicurativa)
-Art.183 del D.Lgs. 209/2005 Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato
-Art. 76 del D.Lgs. 209 del 7-9-2005: Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
Ottimo elaborato introdotto da Upisweb, da inviare, qualora si appalesassero le questioni in argomento, sistematicamente a tutti gli agenti e sub, ai broker, a tutti coloro che gravitano a vario titolo sia dentro l'agenzia assicurativa che fuori, ed anche se fosse "una semplice suggestione" direzionale (spesso remunerata), nulla vieta di non dare seguito anche anche le semplici suggestioni. Perchè nessuno si chiede se tali suggestioni direzionali siano lecite, e perchè le Direzioni delle Compagnie, non mettono mai per iscritto, tali suggestioni in totale autonomia? Perchè far fare il "lavoro sporco" a mezzo bocca parlante, mai per iscritto, degli agenti e sub, ai brooker e da qualunque altro soggetto interno od esterno? Bounty killer a costo zero? Perchè questi professionisti e non, interni ed esterni alle agenzie, devono "commercializzare" o in autonomia o in nome e per conto di altri, chiunque essi siano, queste suggestioni (come minimo), che oggi potremmo definirle "commercio di influenze" come ultimamente (da qualche anno) la cronaca ci propone e ci fa conoscere. Ricordiamoci p.e. che ogni polizza RCA, a parte le tasse da devolvere allo Stato, contiene per legge delle quote che tutti dobbiamo pagare, attraverso le compagnie assicuratrici (incaricate di riscuotere per lo Stato) sia per ServiSanitarioNazionale, sia per CONSAP (FondoVittimeDellaStrada), dunque denaro pubblico, di tutti noi. ...e non scordiamoci della SOFIGEA, da noi foraggiata per legge, incredibilmente, con l'1% delle polizze RCA. -https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1985/11/23/salvataggi-automatici-per-le-assicurazioni.html -https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/271882.pdf -https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-15191-del-23-06-2010
RispondiEliminaAd oggi, noi tutti, in senso generale, siamo creditori della SOFIGEA a cui abbiamo prestato i nostri soldi. Per trasparenza, dato che dentro ci sono i nostri soldi, esattamente come uno scontri fiscale visualizza, dovrebbe citare ogni singola voce di quota denaro, come si chiama e a cosa serve. La RCA nasce come fondo di solidarietà per tutti noi, a cui attingere in caso di sx RCA, sono soldi nostri (pubblici), dati in prestito, amministrati dalle Compagnie Assicurative da cui loro, traggono anche un "signoraggio monetario" (i loro utili), attraverso l'emissione di "banconote cartacee", ovvero i contratti assicurativi. Il denaro liquido, è dello Stato, ovvero nostro, il denaro virtuale no! In ultimo mi piace ricordare a tutti coloro che gravitano, anche larvatamente con le compagnie assicuratrici o esterni che hanno rapporti di lavoro anche saltuari (agenti ass. e sub, brooker -ed impiegati di costoro-, periti assicurativi, medici legali ecc.), che sono soggetti anche alla scure, ma ve ne sono tante altre collegate sia direttamente che indirettamente, del D.Lgs. 231/8-6-2001, n. 231(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della L. 300 del 29-9-2000).