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CARD, Mandato. Richiesta chiarimenti.


Si riporta il testo di una mail inviata al nostro blog da un associato, debitamente anonimizzata.
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Es. Debitrice,
a seguito di richiesta atti ci avete fornito copia del mandato conferito alle compagnie aderenti alla convenzione CARD.
Orbene, essendo stata redatta la nostra richiesta risarcitoria nei Vs. confronti ex art. 148 CdA, come consentito dall Sentenza 180/09 della Corte Costituzionale,  potremmo accettare il Vs. demandare a terzi la gestione del sinistro se il mandato da Voi conferito fosse in primis chiaro e poi rispettato dalla società demandata.

Nel leggere attentamente il mandato inviatoci si evince che:

"Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ("Mandataria" o "Gestionaria") il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell''impresa ("Mandante" o "Debitrice") che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale."

In tale testo non è affatto chiaro in quali casi la rappresentanza sia conferita alla mandataria ex art. 1704 C.C. ed in quali altri casi ex art. 1705 C.C.

La differenza è sostanziale in quanto un comportamento della Gestionaria difforme dal mandato ricevuto porterebbe alla mancata diligenza ex art. 1710 C.C e quindi all'impossibilità di continuare rapporti obbligandoci ad agire nei confronti della Debitrice, pretendendo da essa il rispetto dell'art. 148 CdA.

Si chiede, pertanto, alla Debitrice un chiarimento sulla tipologia di mandato conferito alla Mandataria, laddove la stessa non avesse già provveduto ex art. 1393 C.C.
Inoltre si segnala il tutto allo spett.le IVASS (non all'ufficio Tutela del Consumatore, poiché non trattasi ancora di reclamo) poiché egli vigila la Convenzione CARD (ex art. 150 c.3 CdA) in cui sarebbe contenuto il testo convenzionale del mandato, non chiaro sul punto.
Appare evidente, infatti, che se non sono pubblici anche i "casi" a cui si riferisce il testo riportato, perderebbe valore giuridico il conferimento del potere di rappresentanza così come prospettato, obbligando il Debitore a specificare ogni qual volta (come appena richiesto) la tipologia di mandato conferito alla compagnia Gestionaria.
Sicuro di una pronta risposta da parte della Debitrice e di una verifica di quanto evidenziato da parte di IVASS, la presente è inviata anche alla Gestionaria nel caso abbia provveduto a chiarire la fattispecie ex art. 1393 C.C. All'associazione UPIS si invia per conoscenza per future azioni associative.
In attesa porgo distinti saluti.
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E' un argomento più che interessante. Tu che ne pensi ?

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