Passa ai contenuti principali

CARD, Mandato. Richiesta chiarimenti.


Si riporta il testo di una mail inviata al nostro blog da un associato, debitamente anonimizzata.
---
Es. Debitrice,
a seguito di richiesta atti ci avete fornito copia del mandato conferito alle compagnie aderenti alla convenzione CARD.
Orbene, essendo stata redatta la nostra richiesta risarcitoria nei Vs. confronti ex art. 148 CdA, come consentito dall Sentenza 180/09 della Corte Costituzionale,  potremmo accettare il Vs. demandare a terzi la gestione del sinistro se il mandato da Voi conferito fosse in primis chiaro e poi rispettato dalla società demandata.

Nel leggere attentamente il mandato inviatoci si evince che:

"Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ("Mandataria" o "Gestionaria") il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell''impresa ("Mandante" o "Debitrice") che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale."

In tale testo non è affatto chiaro in quali casi la rappresentanza sia conferita alla mandataria ex art. 1704 C.C. ed in quali altri casi ex art. 1705 C.C.

La differenza è sostanziale in quanto un comportamento della Gestionaria difforme dal mandato ricevuto porterebbe alla mancata diligenza ex art. 1710 C.C e quindi all'impossibilità di continuare rapporti obbligandoci ad agire nei confronti della Debitrice, pretendendo da essa il rispetto dell'art. 148 CdA.

Si chiede, pertanto, alla Debitrice un chiarimento sulla tipologia di mandato conferito alla Mandataria, laddove la stessa non avesse già provveduto ex art. 1393 C.C.
Inoltre si segnala il tutto allo spett.le IVASS (non all'ufficio Tutela del Consumatore, poiché non trattasi ancora di reclamo) poiché egli vigila la Convenzione CARD (ex art. 150 c.3 CdA) in cui sarebbe contenuto il testo convenzionale del mandato, non chiaro sul punto.
Appare evidente, infatti, che se non sono pubblici anche i "casi" a cui si riferisce il testo riportato, perderebbe valore giuridico il conferimento del potere di rappresentanza così come prospettato, obbligando il Debitore a specificare ogni qual volta (come appena richiesto) la tipologia di mandato conferito alla compagnia Gestionaria.
Sicuro di una pronta risposta da parte della Debitrice e di una verifica di quanto evidenziato da parte di IVASS, la presente è inviata anche alla Gestionaria nel caso abbia provveduto a chiarire la fattispecie ex art. 1393 C.C. All'associazione UPIS si invia per conoscenza per future azioni associative.
In attesa porgo distinti saluti.
---
E' un argomento più che interessante. Tu che ne pensi ?

Commenti

Post popolari in questo blog

Il pagamento "ex gratia" in RCAuto...

 #IVASS #RCAuto #RisarcimentoDiretto #denunciaVSrichiesta #ANIArchia   Innumerevoli volte abbiamo stigmatizzato l’imperante ANIArchia nel mondo assicurativo, con un Istituto di Vigilanza che definimmo “complice” nel testo di presentazione del nostro primo convegno di cui Vi consigliamo vivamente la visione degli interventi politici. ( https://bit.ly/ANIArchia ).     Abbiamo teorizzato più volte che un pagamento da parte di una compagnia Gestionaria CARD effettuato in assenza di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia una “elargizione volontaria” da parte della stessa…   Ultimamente, nel preparare alcuni argomenti da portare al Tavolo convocato da “Mister Prezzi” presso il Ministero del Made in Italy in cui UPIS partecipa a pieno titolo, si è redatto un testo nel quale abbiamo evidenziato che dai conteggi relativi ai sinistri RCAuto pagati dalle imprese dovrebbero essere esclusi quelli non conformi al dettato normativo, ovvero tutti quei sini...

Decreto Ministeriale 109 2023 - AlboCTU

Di seguito c'è il link al documento che riporta il testo del decreto formattato anche con hyperlinks e note alle richiamate leggi per una migliore fruizione anche da cellulare. La pubblicazione nasce anche per sviluppare un dibattito tra tecnici con l'intento di non disperderlo sui social di vario genere. Buona lettura e, nel caso, buon dibattito. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2023, n. 109  Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del...

Sei un #PatrocinatoreStragiudiziale o un #Carrozziere? Aiuta il #PeritoAssicurativo ! #UnitiSiVince #UPIS

  Il documento redatto dalle associazioni AICIS, APAID, SIPA, SNAPIS ed UPIS (e l'analogo - seppur separato - invito di AIPED) assume una netta posizione in difesa della professione di #PeritoAssicurativo e denuncia la deriva liberistica e liberticida che sta riguardando il mercato delle nomine peritali in RCAuto. Il fenomeno delle nomine da parte di compagnie assicurative a società peritali - e non più a singoli professionisti - è sempre più frequente e foriero di una elusione della Vigilanza di IVASS, prevista dal Codice delle Assicurazioni; nello specifico si lamenta il mancato rispetto del dettato normativo (art. 308 CdA) evidenziando l'illiceità delle prassi assicurative. Questo fenomeno accentratore sta compromettendo il ruolo dei Periti Assicurativi, sempre più demotivati e costretti ad accettare accordi al ribasso con le nuove "sentinelle della perizia" imposte - de facto - dalle compagnie Mandanti in funzione di una catena di controllo sempre più diretta, m...