Passa ai contenuti principali

La Cassazione, con l'Ordinanza 27389/22 chiarisce - in ambito risarcitorio - il danno "presunto".


Martedì, 08.51 del 20/09/2022.

un associato UPIS, pubblica l'Ordinanza 27389/22, sicuramente ora notissima agli operatori del settore malgrado siano trascorsi solo 3 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
 
Per questi motivi siamo certi che troveremo una serie di articoli, commenti inerenti l'oggetto dell'ordinanza (il noleggio) ma poco in merito allo strumento logico-giuridico utilizzato dagli ermellini.
 
V'è da premettere che chi scrive non può far sfoggio di una laurea magistrale in Giurisprudenza ma ritiene che quanto asserito nella richiamata Ordinanza  27389/22 sia assolutamente condivisibile e sarà foriero sicuramente di futuri sviluppi e di dialogo all'interno di UPIS.
 

 
L'assicuratore milanese asserisce la mancanza di prova dell'effettiva necessità del bene noleggiato mentre il ricorrente ha ritenuto che la fattuale evidenza del noleggio di altro veicolo è un elemento tale da indurre il debitore ad accettare la sussitenza del danno da fermo tecnico, in quanto dimostrato con elementi presuntivi ovvero "eziologicamente collegati" con il danno già riconosciuto.

Nel testo si legge che gli Ermellini chiariscono l'evoluzione del loro orientamento giurisprudenziale rammentando la 20620/2015 allorquando ribadiscono la necessità di onere della prova del danno da "fermo tecnico". Tale necessità di provare il danno da fermo tecnico è stata più volte richiamata in successive sentenze, non ultima la Ordinanza 5447/2020 in cui traspariva che la spesa di noleggio inerente il tempo del fermo tecnico potesse essere un elemento che avrebbe potuto cambiare gli equilibri valutativi sin lì stringenti.

Infatti, gli Ermellini scrivono:

 

Il nesso eziologico quindi non va provato ma è indotto da un ragionamento presuntivo.

 

 

 
pertanto
 

per UPIS
dott. per. ind. Barbarino Roberto

Commenti

Post popolari in questo blog

Il pagamento "ex gratia" in RCAuto...

 #IVASS #RCAuto #RisarcimentoDiretto #denunciaVSrichiesta #ANIArchia   Innumerevoli volte abbiamo stigmatizzato l’imperante ANIArchia nel mondo assicurativo, con un Istituto di Vigilanza che definimmo “complice” nel testo di presentazione del nostro primo convegno di cui Vi consigliamo vivamente la visione degli interventi politici. ( https://bit.ly/ANIArchia ).     Abbiamo teorizzato più volte che un pagamento da parte di una compagnia Gestionaria CARD effettuato in assenza di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato sia una “elargizione volontaria” da parte della stessa…   Ultimamente, nel preparare alcuni argomenti da portare al Tavolo convocato da “Mister Prezzi” presso il Ministero del Made in Italy in cui UPIS partecipa a pieno titolo, si è redatto un testo nel quale abbiamo evidenziato che dai conteggi relativi ai sinistri RCAuto pagati dalle imprese dovrebbero essere esclusi quelli non conformi al dettato normativo, ovvero tutti quei sini...

Decreto Ministeriale 109 2023 - AlboCTU

Di seguito c'è il link al documento che riporta il testo del decreto formattato anche con hyperlinks e note alle richiamate leggi per una migliore fruizione anche da cellulare. La pubblicazione nasce anche per sviluppare un dibattito tra tecnici con l'intento di non disperderlo sui social di vario genere. Buona lettura e, nel caso, buon dibattito. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 4 agosto 2023, n. 109  Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del...

[PILLOLA #1] - Formulazione d'Offerta: Codice delle Assicurazioni Private Vs. Codice Civile.

LIQUIDAZIONE DIRETTA, c.d. “OFFERTA NON FORMALE” ex art. 1220 C.C. A seguito di una richiesta risarcitoria ex art. 148 DLgs 209/05 (CdA) lo spossessamento delle somme non contestate od offerta reale (“offerta non formale” ex art. 1220 C.C.) altera forzosamente - ed illecitamente - il piano relazionale tra le parti spostandolo dalla procedura speciale invocata a quella del Codice Civile, invocabile solo se dinanzi una fattispecie non prevista dal Titolo X del DLgs 209/05 secondo il vincolante principio giuridico “Lex specialis derogat generali”. Infatti il DLgs 209/2005 nell’art. 148 impone di chiarire al richiedente il risarcimento (c.d. "avente diritto") le proprie intenzioni in tempi perentori mediante un diniego od una proposta di offerta (1) subordinando il successivo pagamento ad un eventuale contraddittorio (2) relegato in uno spazio temporale ben determinato, lo spatium contradicendi . In tale lasso temporale sarà possibile, per esempio, fornire prove a sostegno delle ...