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La Cassazione, con l'Ordinanza 27389/22 chiarisce - in ambito risarcitorio - il danno "presunto".


Martedì, 08.51 del 20/09/2022.

un associato UPIS, pubblica l'Ordinanza 27389/22, sicuramente ora notissima agli operatori del settore malgrado siano trascorsi solo 3 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
 
Per questi motivi siamo certi che troveremo una serie di articoli, commenti inerenti l'oggetto dell'ordinanza (il noleggio) ma poco in merito allo strumento logico-giuridico utilizzato dagli ermellini.
 
V'è da premettere che chi scrive non può far sfoggio di una laurea magistrale in Giurisprudenza ma ritiene che quanto asserito nella richiamata Ordinanza  27389/22 sia assolutamente condivisibile e sarà foriero sicuramente di futuri sviluppi e di dialogo all'interno di UPIS.
 

 
L'assicuratore milanese asserisce la mancanza di prova dell'effettiva necessità del bene noleggiato mentre il ricorrente ha ritenuto che la fattuale evidenza del noleggio di altro veicolo è un elemento tale da indurre il debitore ad accettare la sussitenza del danno da fermo tecnico, in quanto dimostrato con elementi presuntivi ovvero "eziologicamente collegati" con il danno già riconosciuto.

Nel testo si legge che gli Ermellini chiariscono l'evoluzione del loro orientamento giurisprudenziale rammentando la 20620/2015 allorquando ribadiscono la necessità di onere della prova del danno da "fermo tecnico". Tale necessità di provare il danno da fermo tecnico è stata più volte richiamata in successive sentenze, non ultima la Ordinanza 5447/2020 in cui traspariva che la spesa di noleggio inerente il tempo del fermo tecnico potesse essere un elemento che avrebbe potuto cambiare gli equilibri valutativi sin lì stringenti.

Infatti, gli Ermellini scrivono:

 

Il nesso eziologico quindi non va provato ma è indotto da un ragionamento presuntivo.

 

 

 
pertanto
 

per UPIS
dott. per. ind. Barbarino Roberto

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