Il seguente testo è tratto dal lavoro svolto da UPIS per la X Commissione del Senato relativamente al DDL Concorrenza 2021.
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Il Codice delle Assicurazioni - D.Lgs. 209/2005
Con l’art. 4 della L. 229/2003 il Legislatore delegò il Governo al riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private che sfociò in un testo unico - il Codice delle Assicurazioni Private - laddove nel Titolo X Capo IV con l’art. 149 rubricato “Procedura di Risarcimento Diretto” fu introdotto un nuovo meccanismo risarcitorio relativo alla Responsabilità Civile obbligatoria per Veicoli e Natanti. L’aggiunta di tale articolo fu molto criticata tanto che si parlò di “eccesso di delega governativa” anche perché tale procedura - tra l’altro pensata come obbligatoria - risultava difforme dalle Direttive Europee.
Il “Risarcimento Diretto” e la normativa secondaria: il DPR 254/2006.
Tale tipologia di risarcimento, applicabile a specifiche condizioni indicate nell’art. 149 c.1, prevede che non sia l’Assicuratore del veicolo responsabile a dover risarcire il danno cagionato dal proprio ASSICURATO, ma l’Assicuratore del veicolo danneggiato, che quindi liquida per conto del responsabile ex art. 149 c. 3. La compagnia che copre i rischi da circolazione del veicolo danneggiato, quindi, prende in carico il sinistro di competenza della compagnia Debitrice, divenendo la compagnia Gestionaria del sinistro. E’ bene focalizzare i termini “Debitrice” e “Gestionaria” poiché spesso utilizzati, non dal Legislatore, ma dall’ANIA nell’ambito della Convenzione CARD di cui dopo si indicherà la genesi.
La creazione del nuovo modello di risarcimento ha reso necessario il varo di una normativa di supporto, il DpR 254/2006, che ha apportato alcune modifiche rispetto la procedura ordinaria ex art. 148 (indicazione di offerta solo congrua e non anche motivata, tempistica per il successivo pagamento in assenza di riscontro di 15 giorni e non 30, indicazione di eventuali testimoni già al momento della iniziale richiesta) lasciando inalterate le tempistiche di offerta che restano per entrambe le procedure di 30,60 e 90 giorni a seconda dei casi.
Quindi non è stata modificata la velocità di formulazione di offerta risarcitoria rispetto alla procedura ex art. 148 ma sono state aggiunte tre grandi novità.
La prima con l’art. 12 con cui si è cercato di standardizzare la tabella di applicazione delle responsabilità, facendo salvo il “caso concreto”; il chiaro intento deflattivo del contenzioso va premiato, ma il meccanismo pensato viene sovente disapplicato dalle compagnie che non effettuano i dovuti controlli sul “caso concreto” limitandosi ad una iniziale e superficiale valutazione della denuncia di sinistro del proprio assicurato verificata con quella dell’assicurato di controparte, in uno scambio documentale consentito dalla CARD;
La seconda con l’art. 13 con cui si chiede alle compagnie la creazione di una convenzione che regolasse i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del Risarcimento Diretto; da tale articolo, quindi, prende corpo la CARD, uno strumento definito da IVASS addirittura “Normativa Convenzionale”. Ci piace evidenziare che tale convenzione non è pubblicata in alcun sito istituzionale, nè dell’IVASS che ne è il supervisore, nè dell’ANIA che ne è l’autrice pur essendo un'associazione privata.
La terza con l’art. 14 con cui è stata prevista la creazione di polizze con la clausola relativa alla riparazione specifica - un vero e proprio orrore giuridico commesso dal MiSE che ha confuso il ruolo di assicurato con quello di danneggiato - tanto da far spingere le compagnie a prevedere un obbligo alla riparazione in forma specifica ex l’art. 2058 C.C. Fortunatamente il MiSE in tale forzatura non ha inteso aggiungere alcuna penalità ovvero alcuna decurtazione al risarcimento dovuto in caso di rifiuto a tale obbligo. Prima dell’art. 14, è bene precisare che nel testo del DpR la figura dell’ASSICURATO è presente solo nell’art. 6 (indicandolo come il soggetto che richiede il risarcimento) mentre nell’art. 9 c.1, veniva indicata l’attivazione del contratto in funzione dell’adempimento “degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede” da parte dell’Assicuratore e non, invece, in termini relativi ai diritti risarcitori.
Tale impostazione ha comunque consentito lo svilupparsi del fenomeno della “contrattualizzazione”, vero problema celato alla presente Commissione.
Le compagnie aderenti alla CARD tentano di controllare il mercato della gestione di sinistri e della riparazione dei veicoli con strumenti privatistici, come la CARD per l’appunto e con l’ausilio della vendita di polizze con clausole che limitano i diritti risarcitori dei danneggiati (anche consumatori oltreché assicurati), in totale dispregio delle deleghe conferite al Governo.
La “Sentenza 180/2009” della Corte Costituzionale.
Nell’anno 2009 la Corte Costituzionale con la sentenza 180/2009 ha evidenziato che la procedura di Risarcimento Diretto ex art. 149 CdA non è obbligatoria ma è alternativa alle preesistenti procedure quali quelle ex art. 2054 C.C. ed art. 148 c.1 del Codice delle Assicurazioni.
Sinteticamente l’interpretazione costituzionalmente orientata permette di sostituire la locuzione prevista nel citato art. 149 “i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” con l’espressione “i danneggiati possono rivolgere [...]”.
Tale sentenza, poco pubblicizzata, ha un impatto importantissimo sul mercato poiché ne determina la totale apertura a vantaggio delle scelte dei CONSUMATORI. Si ritiene altresì che abbia una enorme valenza anche nel presente DDL poichè potrebbe fornire la giusta chiave di lettura alle differenti posizioni.
Sul punto v’è anche già un commento di IVASS, che nel 2013 nel riscontrare una richiesta di parere di AGCM, relativamente all’interpello CVI/3 sfociata poi nel Provvedimento 24268/2013, ebbe modo di scrivere: “[…] Nella sentenza n. 180 del 10 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina recata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni richiede di ammettere, quali strumenti alternativi, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore ex art. 149 citato, l'esperibilità dell'ordinaria azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del soggetto civilmente responsabile e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile.”
L’interpretazione della Corte Costituzionale era stata già anticipata dal Legislatore con la L. 229/2003 che all’art. 4 comma 1 lett.b sancisce il principio della “tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli avuto riguardo alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio”.
Gli effetti della Sentenza 180. Il mandato dinamico/funzionale.
La Sentenza di Corte Costituzionale 180/2009 minava alla base i progetti di #ANIArchia per cui venne prontamente modificata la Convenzione CARD nel 2011 aggiornandola con l’art. 1bis, che inizia con la presente dichiarazione:
“Con la sottoscrizione della presente Convenzione le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria”.
Lasciamo al lettore ogni commento e, ad ogni buon conto, le compagnie - nell’inseguire il loro primario interesse ovvero riportare nell’alveo della CARD tutti i sinistri gestibili tramite la procedure di Risarcimento Diretto si danno l’un l’altra un mandato di rappresentanza dipendente dalla tipologia di richiesta risarcitoria ad esse pervenuta dal DANNEGGIATO, per questo definito dinamico/funzionale.
Infatti se la richiesta risarcitoria viene redatta nei confronti della Debitrice (obbligata in solido con il responsabile civile ex art. 148 c.1 CdA) od addirittura verso il conducente o il proprietario del veicolo ex artt. 2043 e 2054 C.C., il mandato conferito alla Gestionaria è con rappresentanza (ex art. 1704 c.c.) ovvero la Gestionaria agirà “in nome e per conto della Debitrice”; se, invece, la richiesta viene indirizzata direttamente alla Gestionaria, questa agirà “in proprio” ovvero “per conto della Debitrice”, in forza di un mandato senza rappresentanza (ex art. 1705 c.c.).
Avremo modo di meglio chiarire le nefaste conseguenze: la “contrattualizzazione”.
Prime conclusioni
Esimio Presidente, Onorevoli Senatori, potremmo già terminare qui in quanto tutti gli elementi narrati porterebbero a definire l’articolato di Legge da noi investigato come addirittura superfluo.
Infatti la sola sentenza della Corte Costituzionale apre il mercato rendendo l’adesione alla procedura di Risarcimento Diretto (e conseguentemente alla convenzione CARD) meramente facoltativa senza dover esser costretti a forzare l’ingresso alle compagnie estere che potrebbero invocare tale Sentenza per sfuggirne.
Per cui sarebbe il caso di investigare sul perché la CARD è utilizzata
dalle compagnie obbligatoriamente a discapito del consumatore, non potendo
queste proporre polizze concorrenziali sul mercato come anche evidenziato dalle
note Ministeriali al presente DDL.
Prima di investigare, però, dobbiamo altresì evidenziare che le
compagnie da oltre 10 anni viaggiano su un utile oscillante dal 5% al 12% del
fatturato RCAuto, che è comunque diminuito dai 19Mld € del 2012 ai 12Mld € del
2020 in cui però hanno beneficiato anche di un extra utile dovuto al lockdown
(IVASS nella relazione del 2020 ha auspicato la restituzione delle somme alla
collettività, quantificate poi in 1,2Mld €).
La CARD, l’IVASS e… l’ANIArchia
L’art. 13 del citato DPR 254/2006 testualmente: “Le imprese di
assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei
rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.”,
cioè si invitano le compagnie aderenti alla procedura di Risarcimento Diretto a
dotarsi di una convenzione denominata CARD (Convenzione tra Assicuratori per il
Risarcimento Diretto).
L’ANIA, così come la stragrande maggioranza degli utenti, non ha inteso
che il DpR intendesse la convenzione in funzione strettamente organizzativa
relativa ad un ambito “privato”. Questo “mancato intendimento” la porta a
volersi sostituire al Legislatore ed inizia a normare anche la gestione del
sinistro nei confronti di terzi (rispetto alle assicurazioni) ovvero dei
danneggiati e degli assicurati con effetti gestionali che si ripercuotono sulla
sfera civilistica degli stessi.
Ne consegue, quindi, che per superare le posizioni assunte erroneamente
con la CARD l’utente debba sovente ricorrere alla Giustizia Civile aumentando
il numero di cause civili.
La CARD - di nessun pregio pubblicistico - nella edizione attuale, dopo almeno 6 rivisitazioni, regola ogni aspetto della gestione dei sinistri riconducibili agli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni.
Si
comprende quindi il motivo per cui IVASS la definisce “normativa
convenzionale”, pur se normativa non è !
Ciò che più desta scalpore è che vengono tollerate modalità operative derivanti da #prassi assolutamente fuorilegge che, seppur segnalate ad IVASS, non vengono né investigate né combattute malgrado siano la causa primaria del contenzioso giudiziario.
Per esempio:
- richiesta della “dichiarazione testimoniale entro 30 gg.” dall’invio del primo documento utile, mentre per Legge, v’è la sola indicazione del teste entro 60 gg. dalla richiesta; ciò perché la gestione del sinistro DEVE avvenire in tempi certi per lo “scambio documentale” tra compagnie ai fini della spartizione del “forfait”;
- conseguente determinazione delle responsabilità “convenzionale” senza il rispetto delle risultanze ovvero del “caso concreto” previsto ex lege; le posizioni assunte difficilmente vengono scardinate anche da prove certe e quindi si è costretti ad agire giudizialmente in quanto l'iniziale mala gestio ha portato comunque ad un esborso del forfait in stanza di compensazione;
- come contrappasso alla mala gestio v’è la veloce liquidazione di un sinistro senza che sia stata redatta una formale richiesta risarcitoria. Le compagnie non solo gestiscono ma liquidano in CARD anche i sinistri con la sola presenza denuncia di sinistro del proprio assicurato (o dal conducente del veicolo), ex art. 1913 C.C. Abbiamo già evidenziato che tale azione, unicamente di natura contrattuale, porta ad entrare nella sfera giuridica del terzo che solo una formale richiesta di risarcimento può innescare tutto ciò malgrado l’obbligo di assistenza in capo all’Assicuratore ex art. 9 c.1. DPR 254/2006;
- liquidazione senza offerta ovvero non anticipata dall’indicazione di offerta; l’IVASS addirittura tollera incredibilmente questo modus operandi che di fatto impedisce al danneggiato di sfruttare lo spatium contradicendi previsto dal Legislatore e, dunque, ne consegue che l’unica azione successiva per far valere i propri diritti è l’azione in sede Giudiziaria.
Tali prassi depotenziano l’intero articolato di Legge, laddove in esso “è evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario [...]” affidata anche “al procedimento ex art. 148 Codice delle Assicurazioni Private che nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore, seppur non qualificata alla trattativa ante causam, ovvero stragiudiziale, che mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 1829/2018);
Le storture giuridiche narrate trovano riscontro nella pratica quotidiana - a noi di UPIS più che nota - in quanto la CARD, usata anche e soprattutto come strumento di “gestione del sinistro”, concede alle compagnie un ampio ed elastico spazio autonomo nel quale poter interpretare utilitaristicamente l’impianto del D.Lg.s 209/2005 e correlati, dando purtroppo inizio ad un fenomeno da noi denominato #ANIArchia assicurativa.
Lo spazio è definito autonomo in quanto la CARD è stata aggiornata almeno 6 volte nel tempo per “parare i colpi” dati dal Diritto e dalle Sentenze, che nel tempo, hanno messo a nudo la iniziale forzatura del Governo inizialmente delegato, prima narrata. Tutto ciò senza che il Legislatore avesse alcun ruolo, con la sola supervisione di IVASS.
La “contrattualizzazione” della RC Auto
Diretta conseguenza di quanto fin qui presentato è la distorta
interpretazione dell’art. 14 del DpR 254/06 che ha consentito la proliferazione
di polizze limitanti il risarcimento relativo alla riparazione del danno
materiale e diretto, oltre ad altri ulteriori danni emergenti, quali il
noleggio, il traino, etc...
Si pensi che per avvalorare tali storture quotidiane si usa il termine
INDENNIZZO (tipico dell’attività “contrattuale”), anzichè il più consono e
corretto termine RISARCIMENTO (relativo all’attività extracontrattuale,
civilistica), in quanto sempre più frequentemente nella procedura CARD la
“Gestionaria” invoca il contratto assicurativo, con le relative clausole
penalizzanti. Analogamente le compagnie parlano di “Denunce di sinistro” e non
di “Richieste di risarcimento” !
Ciò accade in quanto le compagnie volutamente confondono la figura
giuridica di ASSICURATO con quella di DANNEGGIATO e traslano il rapporto con
quest’ultimo, passando da una prestazione civilistica/extracontrattuale a una
indennitaria/contrattuale!
Tutte queste forzature sono basate sull’utilizzo del “mezzo proprio”,
ovvero del contratto assicurativo, che non si attiva allorquando la
responsabilità è del terzo, avendo questi commesso un fatto illecito.
Inoltre, come abbiamo visto, la Sentenza Cost. 180/09 ha reso la
procedura di Risarcimento Diretto facoltativa, depotenziando anche il mandato
ex art. 1705 C.C. contenuto nell’art. 149 c. 3 CdA laddove l’impresa
Gestionaria liquida “per conto” della Debitrice.
L’ANIA - come prima accennato - ha reagito alla Sentenza della Corte
Costituzionale (e già questo dovrebbe far riflettere profondamente il
Legislatore) aggiungendo l’art. 1bis nella CARD nell’anno 2011 definendo
obbligatoria la procedura di Risarcimento Diretto. Inoltre, per compensare la
richiamata sentenza 180/09, ha esteso le tipologie di mandato prevedendo anche
quello con rappresentanza ex art. 1704 C.C. per riportare nell’alveo della
gestione in CARD tutti i sinistri che “potenzialmente” lo sono malgrado la diversa
volontà di azione risarcitoria del danneggiato/avente diritto.
La CARD ritorna il fulcro del “potere normativo” delle compagnie
assicurative.
Difatti la legittima richiesta di un danneggiato che non intende
attivare il Risarcimento Diretto non lo libera dalla CARD poichè le compagnie
demandano la gestione del sinistro secondo quanto “normato” nell’art. 1bis
della convenzione stessa. All’atto pratico, però, la Gestionaria non tiene
conto del mandato conferitole dalla Debitrice, destinataria della richiesta
risarcitoria e quindi oppone al DANNEGGIATO le clausole - anche diverse da
quelle previste ex art. 14 DpR 254/2006 - firmate dal CONTRAENTE ed aventi
effetto sull’ASSICURATO, coincidente (non giuridicamente) con il PROPRIETARIO,
ovvero il danneggiato richiedente il risarcimento.
In termini legali in caso di mandato conferito dalla Debitrice alla
Gestionaria ex art. 1704 C.C., quest’ultima agisce ex art. 1705 C.C. rendendosi
così colpevole di mancata diligenza ex art. 1710 c.c. In termini più semplici
la Gestionaria che rappresenta la Debitrice nei rapporti extracontrattuali con
il DANNEGGIATO, invoca il contratto che quest’ultimo ha stipulato con lei in
qualità di ASSICURATO.
Casi pratici di “contrattualizzazione”: Il caso di Vittoria Assicurazioni.
Anche la Sentenza Cass. Civ. III n. 52/2012 ebbe modo di portare scompiglio alla procedura di Risarcimento Diretto in quanto definì il cessionario del credito un “avente diritto” e non un “danneggiato”, rafforzando quindi la portata della Sentenza di Corte Costituzionale 180/2009 e la non obbligatorietà della nuova procedura di Risarcimento Diretto.
La Vittoria Assicurazioni, quindi, ritenne necessario chiedere un
interpello ad AGCM in merito ad una clausola di “Divieto di cessione del
credito”, diversa dallo spirito dell’art. 14 del DpR 254/2006. L’AGCM,
nell’ambito della CVI/3, chiese un parere all’IVASS, che provvide a chiarire la
difficile applicazione di una clausola contrattuale. In tali note, acquisite
tramite accesso civico, si legge che
“[…] Nella sentenza n. 180 del 10 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha
affermato che una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina
recata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni richiede di ammettere,
quali strumenti alternativi, accanto alla nuova azione diretta contro il
proprio assicuratore ex art. 149 citato, l'esperibilità dell'ordinaria azione
ex art. 2054 c.c. nei confronti del soggetto civilmente responsabile e
dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile. La portata e
gli effetti della clausola in esame (divieto di cessione del credito, ndr)
vanno dunque interpretati tenendo conto di quanto testé esposto ovvero della
circostanza che il danneggiato, anche nei casi in cui opera il risarcimento
diretto, può continuare ad esercitare l'azione verso l'assicurazione del
responsabile civile ex art. 144 Codice delle assicurazioni. Dunque se, sulla
base dell'insegnamento della Corte Costituzionale, lo stesso credito
risarcitorio può essere tutelato mediante due alternative azioni dirette nei
confronti degli assicuratori, la possibilità di scegliere liberamente di
intraprendere l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile
e, conseguentemente, di cedere a terzi il relativo credito, attenua l'impatto
di una clausola contrattuale dal contenuto limitativo analogo a quella oggetto
di disamina.”
L’AGCM emanò il “Provvedimento 24268/2013” e ritenne la clausola “non
vessatoria”, anche perché inerente l’art. 14 del DPR 254/2006 e riguardante
comunque la riparazione in forma specifica. La stessa, però, evidenziò che tale
clausola non veniva attivata allorquando il danneggiato avesse operato in modo
specifico, come consentito dalla Sentenza 180/09.
La “contrattualizzazione” di Allianz, la risposta netta di AGCM
Nel 2015 la società Allianz, iniziò ad invadere il mercato con una
diversa clausola chiamata “Conciliazione Paritetica” secondo la quale un
danneggiato/assicurato nel caso si fosse rivolto ad un professionista sarebbe
stato penalizzato di € 500,00.
Vi furono notevoli lamentele da parte dei Consumatori e l’IVASS inviò i
reclami ricevuti ad AGCM che aprì la pubblica consultazione CV144. L’AGCM non
si limitò a chiedere un parere solo ad IVASS e vi furono tantissime
associazioni - quasi tutte aderenti alla “Carta di Bologna” - che argomentarono
in merito.
A seguito di tanto l’AGCM ebbe modo di rivedere la propria posizione in
merito al fenomeno della contrattualizzazione delle procedure risarcitorie
tant’è che estende ed allarga il pensiero di IVASS, scaturito dalla sentenza
180/2009, esplicitandolo nel Provvedimento 26255 che dal paragrafo 62 al 64
riporta:
- 62 “Quanto al contesto di
riferimento, va ricordato che rispetto all’origine del diritto al risarcimento
da sinistro stradale anche nelle ipotesi di risarcimento diretto ex articolo
149 del C.d.A. il rapporto tra danneggiato e danneggiante non muta la propria
natura di illecito extracontrattuale e ciò, al di là di qualsivoglia eventuale
limitazione contrattuale al risarcimento”;
- 63 “In proposito, la Cassazione Civile Sez. VI (Ordinanza n. 5928/2012, ndr)
ha ribadito che “L’azione diretta di cui al D.Lgs. n. 209/2005 articolo 149 non
prende origini dal contratto assicurativo, ma dalla Legge, che la ricollega al
verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza del
contratto assicurativo solo, come presupposto legittimante, sicché la posizione
del danneggiato continua ad esser originata dall’illecito civile e di trovare
giustificazione solo in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo
verso la propria assicurazione, soltanto con la funzione di sostituire
l’assicurazione del danneggiato, a quella del responsabile civile, che ne dovrà
rispondere con la pretesa risarcitoria. “Sicché la posizione del danneggiato
resta quella di chi ha subito un illecito civile”;
- 64 Infatti “nel caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua pretesa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della RCA, secondo la procedura di cui all’articolo 149 cit. (...) l’azione diretta che tale disposizione accorda al danneggiato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro che la medesima azione prevista dall’articolo 144 CdA per le ipotesi ordinarie (e dalla quale pertanto mutua l’intera disciplina) con l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del responsabile” [Cfr. Cass. Civile, VI, ordinanza n. 20374/2015.]
La “contrattualizzazione”, vista dal Legislatore e da IVASS.
Il Legislatore, non aggiornato in merito alla Sentenza 180/09 la cui ratio è stata ribadita dall’IVASS nel 2013 e dall’AGCM che nel 2016 ha addirittura chiarito nettamente la extracontrattualità del rapporto anche in funzione della Giurisprudenza di merito, nel varare la Legge sulla Concorrenza (L. 124 del 4 agosto 2017) ha tentato di limitare il vulnus giuridico creato dal MiSE che - con l’art. 14 DpR 254/2006 - ha sancito l’avvio del tentativo di “contrattualizzazione” della RC Auto. Fu così aggiunto all’art. 148 del CdA il comma 11bis che recita: “Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia [...]”. Desta stupore il posizionamento di tale comma in quanto l’art. 148 mai presenta il termine “assicurato”, come l’art. 149 che, però, è collegato al DpR 254/2006 più volte criticato proprio per aver consentito la sovrapposizione assicurato/danneggiato. Sarebbe stato, comunque, più utile inserirlo nel neonato art. 149bis relativo alle “procedure di liquidazione”.
Ad ogni buon conto la ratio legis del richiamato comma 11bis è evidente e chiara: esplicitare con chiarezza che le clausole contrattuali relative alla riparazione in forma specifica, non possono inficiare il diritto risarcitorio relativo al danno subito al proprio bene e, quindi, la scelta della riparazione del veicolo danneggiato.
La limitazione alle sole clausole relative alla riparazione in forma specifica è implicitamente dovuta al fatto che solo di questa evenienza si è scritto nel famigerato art. 14 del DPR 254/2006 mentre tutte le altre fattispecie di “contrattualizzazione” selvaggia non sono per niente previste e quindi ignorate, come fatto anche da IVASS 10 giorni prima che fosse promulgata la Legge sulla Concorrenza. Infatti in data 24/07/2017 l’IVASS emanò una Lettera al Mercato avente come oggetto le “Clausole sulla cessione del credito e sul risarcimento in forma specifica inserite nelle condizioni di polizza RCauto” rifacendosi al p24268 AGCM (ovvero quello relativo al proprio parere!) e non invece al p26255 AGCM, che come abbiamo visto risulta più chiaro oltre che più recente. Ma tant’è !!
Forse, sarebbe bastato attendere l’emanazione della Legge sulla Concorrenza per pretendere l’attuazione del (futuro) art. 148 c.11bis.
Di contro, ci risulta che in più occasioni l’IVASS, abbia reso noto la volontà di estendere l’operatività dell’Arbitro Assicurativo, anche per le pratiche gestite secondo la procedura di Risarcimento Diretto, alla stregua di quelle relative ai danni CVT di natura contrattuale!
Fra non molte ore, saremo a Roma, anche per tutti i periti ass.vi silenti, volenti o nolenti. Noi vogliamo che tutte le categorie, si elevino di rango e drizzino la schiena (con la schiena dritta, la voce dalla gola esce alla massima potenza). Nessun depresso, nessun ingobbito, per incarichi con tempi ristretti di consegna e diktat similministerialiparalegali, tolti subito e dati ad altri, e ai prezzi che comandano loro. Caporalato? Ci stiamo avvicinando, secondo me. Chissà perchè solo quando vince l'Italia qualche coppa (come i condannati al primo girone dantesco) andiamo festosi per le strade d'Italia, a consumare carburante, a danneggiare le nostre auto sedendoci sopra i tetti, e strillare a squarciagola come se fossimo scimmie impazzite, sbandierando lembi di stoffa di nessun significato, di nessun valore...certo che siamo animaletti molto strani e contraddittori. Svegliamoci! De-depressionamoci! Bertolt Brecht nonostante siano passati tanti anni dalla sua "Lode dell'imparare", si sta rivoltando dentro la sua tomba!
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